Ecco perchè il ddl Calabrò può unire laici e cattolici

Da liberale, ho sempre ritenuto che la legge non dovrebbe entrare in sfere così intime come il confine tra la vita e la morte, per non incorrere nel rischio di uno sconfinamento verso l'instaurazione di uno Stato etico che imponga ai cittadini cosa sia giusto fare e cosa sia giusto non fare. Per questo, ad esempio, ho sempre guardato con sfavore all'ipotesi che si potesse legiferare sul testamento biologico.

Ma le convinzioni di chi è chiamato ad assumere decisioni in nome dei cittadini devono sempre misurarsi con la realtà dei fatti. E nella fattispecie, il precipitare degli eventi nell'ultimo anno e mezzo ci ha posto di fronte un quesito: cos'è lo Stato? Possiamo limitarci a considerare Stato soltanto le leggi che compongono il suo ordinamento? O parte dello Stato sono anche i suoi apparati pubblici, tra i quali i suoi tribunali?

L'interrogativo si è fatto più impellente dopo le ultime tappe del caso Englaro.

Innanzi tutto a causa della famigerata sentenza della Cassazione. Essa, infatti, ha aperto tre vulnus laddove ha stabilito arbitrariamente che alimentazione e idratazione sono cure, che esse possono essere sospese in base a una volontà presunta ricostruita ex post, e che in mancanza di una precisa volontà al medico sia vietato intervenire. E ha costituito una invasione di campo andando ben oltre la funzione normofilattica assegnata alla Suprema Corte con un pronunciamento oggettivamente innovativo dell'ordinamento vigente.

Ma non solo. Se l'esigenza di assumersi una responsabilità si è fatta più stringente, lo si deve anche agli sbarramenti protettivi che a difesa di quella sentenza sono stati eretti. Per tre volte, infatti, soggetti diversi hanno provato a contrastare il pronunciamento della Cassazione, per restituire al legislatore le funzioni proprie che gli spettano e ricondurre l'operato della magistratura entro i confini dell'ordinamento. E per tre volte a questi tentativi è stato opposto un “non possumus”, un impedimento formale che ha vietato di entrare nel merito della questione.

La prima volta è accaduto con il conflitto di attribuzioni sollevato dal Parlamento davanti alla Corte Costituzionale. Respinto al mittente per inammissibilità, senza alcuna valutazione di merito. A tal proposito, mi pare significativo l'atteggiamento tenuto negli ultimi drammatici giorni di Eluana da Giovanni Maria Flick, da poco ex presidente della Consulta e all'epoca del conflitto semplice giudice costituzionale non sospettabile di una particolare predilezione per la nostra parte politica. Egli ha osservato che "la creazione in via giurisprudenziale dei 'nuovi diritti' e l'affidamento integrale alla giurisprudenza della legittimazione di essi costituiscono l'argine più debole per difendere il diritto dalla invasività della tecnica", e che dunque "i diritti 'prodotti' solo dai giudici non hanno in realtà, in assenza di decisioni politiche di fondi di tipo non declamatorio, nessuna possibilità di sottrarsi all'egemonia tecnologica, di impedire che l'agenda del diritto sia dettata dalle possibilità della scienza". Credo di non sbagliare affermando che all'epoca del conflitto di attribuzioni, nel segreto della camera di consiglio, Flick probabilmente si pronunciò a favore della ammissibilità.

In seconda battuta, a contrastare la sentenza Englaro ci ha provato la Procura generale di Milano, presentando ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello che aveva autorizzato l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione su Eluana. Anche in questo caso, il ricorso è stato respinto al mittente per inammissibilità, senza alcun giudizio di merito.

Il terzo tentativo è stato quello del governo, dopo il trasferimento di Eluana a Udine e l'avvio – per esser chiari, l'avvio a ritmo sostenuto – del protocollo che avrebbe condotto alla sua morte. Con una lettera pervenuta nel pieno di una riunione del Consiglio dei ministri, il Capo dello Stato – sia detto con tutto il dovuto rispetto – ha chiesto all'Esecutivo di astenersi per ragioni meramente formalistiche, e opinabili anche nel merito, dall'approvare un atto che la Costituzione assegna alla sua responsabilità. Ancora un “non possumus”. Questa volta fatale.

Poi è giunto il drammatico epilogo che tutti conosciamo. Ma non ci si è fermati qui. Tutt'altro: dopo i tragici fatti di Udine, si è messa in moto una campagna che mira a radicare il risultato raggiunto. Non si tratta più soltanto di aver ottenuto che Eluana sia morta e sia morta in un certo modo. Si tratta di far sì che il caso Englaro diventi automaticamente parte del diritto positivo del nostro Paese, introducendo l'eutanasia senza neanche prendersi il disturbo di proporlo apertamente e di passare dal Parlamento.

In questa situazione, anche chi come il sottoscritto aveva sempre guardato con sfavore all'ipotesi che lo Stato giungesse a regolamentare un ambito così intimo come il passaggio dalla vita alla morte, ha dovuto riconoscere che si rende necessario un intervento pubblico interdittivo, proprio a tutela di quella libertà e di quel liberalismo di cui i nuovi costruttivisti si riempiono la bocca. Serve un intervento pubblico, in virtù della legittimazione che ci deriva dalla sovranità popolare, che sia conforme alle garanzie che la Costituzione attribuisce a ogni cittadino, e sia al riparo da possibili interpretazioni non favorevoli della Corte Costituzionale rispetto al testo di legge in discussione.

In termini culturali, si presenta il problema di non cedere nei confronti del nuovo determinismo antropologico che pretende di togliere spazio a ogni forma di contraddizione; di non alimentare derive eutanasiche ponendo allo stesso tempo attenzione al fatto che la libertà di scelta della persona non solo sia garantita, ma sia addirittura ampliata attraverso la possibile formulazione di dichiarazioni anticipate che consentano la prosecuzione dell'alleanza terapeutica con il medico anche nel momento in cui il paziente non è in grado di intendere e di volere.

Di fronte a istanze di questa portata, stiamo provando a dare una risposta laica e liberale, e proprio su questo terreno si è sviluppato di fatto un incontro tra credenti e non credenti, tra laici e cattolici, intorno alla centralità della persona, alla sua dignità e alla impossibilità di cedere in questa sfera a ogni tipo di costruttivismo: non è possibile chiudere completamente la porta in faccia al futuro. Il futuro, infatti, è aperto non soltanto per i cattolici, per i quali la vita resta fino in fondo un mistero, ma anche per il miglior pensiero illuministico come quello che un laico non credente come Leonardo Sciascia espresse scegliendo per la sua tomba l'epitaffio "contraddissi e mi contraddissi".

Mentre il dialogo tra laici e cattolici a sinistra fallisce definitivamente, tutto ciò si propone come una sorta di "terzo tempo" ideale: dopo il tempo dell'incontro tra De Gasperi e uomini come Saragat e La Malfa, quando la Chiesa era ancora trionfante e l'Italia non ancora secolarizzata; e dopo il tempo dell'incontro tra Togliatti e la sinistra cristiana.

Oggi vi è un terzo tempo di cui noi siamo protagonisti, che coniuga in maniera più naturale i principi del cristianesimo con quelli del liberalismo.

La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è un importante banco di prova per dimostrare la maturità di questa sintesi. Concretamente, essa dovrebbe tradursi:

•    Nella pretesa che la volontà della persona sia certificata, e non possa essere ricostruita ex post da un giudice su base indiziaria o addirittura ricavandola dagli stili di vita come è accaduto per Eluana Englaro;

•    Nel concetto di alleanza terapeutica, e nella previsione di una possibilità, residuale ma esistente, che il medico possa aggiornare tale volontà laddove nuove evoluzioni medico-scientifiche abbiano mutato il quadro delle terapie rispetto al momento in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento erano state redatte; dunque, evitando il rischio che attraverso una formalizzazione del diritto all'obiezione di coscienza in questo ambito si potesse aprire la porta a pratiche eutanasiche;

•    Consentendo che il paziente possa rifiutare nelle DAT tutti quei trattamenti che sarebbe suo diritto di rifiutare se si trovasse in stato di coscienza, e che viceversa non possano essere oggetto di DAT i trattamenti e i sostegni vitali che anche in condizioni di coscienza non sarebbero di fatto nella sua disponibilità.

Si tratta, insomma, di accostarsi quanto più possibile, empiricamente e con umiltà, a una situazione reale: quella per la quale nelle strutture sanitarie italiane non si muore di fame e di sete, neppure per volontà del paziente.

19/03/2009